Esami di stato con cellulare: espulsione legittima

di Francesco Orecchioni, La Tecnica della scuola

La sentenza del Consiglio di Stato. Se la studentessa non consegna il cellulare dimostra la sua volontà di inganno.

 

Si è fatto un gran parlare delle misura adottate dal ministro Valditara per impedire l’uso dei cellulari in classe. Come gli operatori del mondo della scuola sanno bene, tali divieti esistevano già.

Il fatto

Una studentessa era stata sorpresa mentre utilizzava uno smartphone durante la prova scritta degli esami di Stato.

La Commissione aveva invitato tutti i candidati a depositare i cellulari prima della prova, cosa che era stata fatta anche dalla studentessa, la quale, però, furbescamente, ne aveva con sè anche un altro.

Colta sul fatto, l’allieva si era difesa, sostenendo di soffrire di un forte stato d’ansia, per cui aveva necessità di avere un contatto continuo con la propria madre. Tale giustificazione non è sembrata adeguata dalla Commissione, che ha escluso la candidata dalle prove d’esame.

Il ricorso

L’allieva aveva pertanto impugnato dinanzi al T.A.R. per l’Umbria il provvedimento di esclusione dall’esame e, con un decreto cautelare monocratico, era stata ammessa a partecipare alle prove suppletive, prove che riusciva a superare tra l’altro con una votazione discreta (81/100).

Il superamento dell’esame

Il superamento dell’esame (stavolta senza cellulare) non è stato ritenuto dirimente dal Tar che ha confermato il provvedimento di esclusione dagli esami, osservando che le disposizioni normative applicabili al caso in specie (art. 95 RD n. 653/1925d.lgs. n. 62/2017, nota ministeriale del 29 maggio 2025) prevedono il potere della Commissione d’esame di escludere dall’esame di Stato i candidati che introducono in aula cellulari o altri dispositivi elettronici;

L’appello di fronte al Consiglio di Stato

L’allieva non si è data per vinta, impugnando la decisione di fronte al Consiglio di Stato, sostenendo, tra l’altro, che lei non stava “utilizzando” il cellulare, ma lo stava solo “maneggiando”, allegando anche una certificazione medica attestante un “disturbo d’ansia generalizzato” dovuto ad un rapporto simbiotico con la madre.

La decisione del Consiglio di Stato

Tali argomentazioni non hanno però convinto il Consiglio di Stato che ha confermato la decisione del Tar.

In particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno osservato che la famiglia della ricorrente non aveva mai comunicato all’istituto (né nel corso dell’anno scolastico, né prima dell’inizio della prova di esame) l’esistenza di uno stato d’ansia.

D’altra parte, il fatto stesso che la studentessa aveva consegnato il primo cellulare alla Commissione (trattenendone invece uno per sé all’insaputa di tutti) dimostra la sua volontà di ingannare la Commissione, per cui la misura espulsiva adottata è risultata del tutto proporzionata alla gravità del fatto (Consiglio di Stato, n. 7341/2025).

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