Permessi docenti per motivi familiari, anche i 6 gg. di ferie
di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola
Permessi retribuiti docenti per motivi familiari, il giudice del lavoro chiarisce
che toccano pure i 6 gg. di ferie. Il SIDI prevede i 9 giorni di permessi.
Sui permessi retribuiti dei docenti di ruolo per motivi familiari o personali arriva una recente sentenza del Tribunale del Lavoro di Taranto che chiarisce in modo esaustivo che i permessi retribuiti non dipendono dalla discrezionalità dei dirigenti scolastici e spettano oltre i tre giorni definiti nel primo periodo dell’art.15, comma 2 del CCNL scuola 2006/2009 anche i 6 giorni di ferie previsti ai sensi dell’art.13, comma 9 del CCNL scuola 2006/2009 e richiesti come permessi retribuiti per motivi familiari o personali al posto delle ferie.
Permessi retribuiti per motivi familiari
La normativa di riferimento riferita ai permessi retribuiti per motivi familiari o personali dei docenti è quella definita ai sensi dell’art.15, comma 2 del CCNL scuola 2007. Per tale norma contrattuale, i docenti di ruolo hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito per motivi di famiglia o motivi personali, la cui motivazione può essere anche autocertificata dall’interessato, tale diritto è stato esteso con il CCNL scuola 2019-2021 (art.35, comma 12) anche ai docenti con un contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. È utile sapere che per i docenti con contratto a tempo indeterminato sarebbe possibile per norma contrattuale vigente fruire anche dei 6 giorni di ferie di cui all’art.13 comma 9 del CCNL scuola 2007, alla stessa stregua dei 3 giorni di permessi personali o familiari. Quindi i 6 giorni di ferie richiedibili dal personale docente con contratto a tempo indeterminato nei periodi delle regolari attività di insegnamento, possono essere fruiti come permessi retribuiti per motivi personali o familiari e quindi scalati nel calcolo delle ferie richieste a giugno successivamente al termine delle lezioni. In buona sostanza i giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari dei docenti di ruolo sono al massimo 3 giorni + 6 giorni (al posto delle ferie) per ogni anno scolastico.
Sentenza del giudice di Taranto
Il caso trattato dalla sentenza del Tribunale di Taranto riguardava una docente che, avendo già fruito prioritariamente dei tre giorni di permesso retribuito per motivi familiari o personali, aveva richiesto, per effettivo bisogno, un ulteriore giorno di permesso retribuito per motivi familiari come previsto dal secondo periodo dell’art.15, comma 2 del CCNL scuola 2006/2009 con la motivazione di assistenza al figlio in visite specialistiche pre operatorie. Il dirigente, invece di concedere il legittimo permesso retribuito, previsto proprio dal CCNL scuola, ha deciso di concedere solamente un giorno di aspettativa non retribuita.
Questa decisione ha inevitabilmente portato a contestazione legale. Il Tribunale ha dato ragione all’insegnante, stabilendo che i giorni di permesso retribuito sottratti alle ferie non richiedono autorizzazione discrezionale, ma devono essere concessi semplicemente su richiesta del lavoratore, anche attraverso autocertificazione. Inoltre, la sentenza ha stabilito che tali permessi spettano anche se comportano spese per l’amministrazione, come nel caso della necessità di sostituire l’insegnante assente.
Sentenze del passato
Oltre la sentenza del 22 maggio 2025 del tribunale di Taranto, ci sono anche altre sentenze che vanno tutte nella stessa direzione, ma, ad onor del vero, qualche sentenza va pure nella direzione opposta in particolare sull’aspetto della motivazione e della corretta presentazione dell’istanza.
Tra le sentenze più recenti c’è quella della Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 286/2023, ha confermato il principio secondo il quale con riferimento ai permessi retribuiti ex art. 15, comma 2, secondo periodo, del CCNL scuola 2006/2009, per cui si possono commutare i 6 giorni di ferie previsti ai sensi dell’art. 13, comma 9, del medesimo contratto, “come permessi retribuiti per motivi familiari o personali, non solo devono essere attribuiti a domanda, e quindi sono sottratti alle valutazioni di concessione del dirigente scolastico, ma il personale richiedente non ha neanche l’obbligo di trovare colleghi disponibili alla sostituzione. In buona sostanza la Corte di Appello di Caltanissetta sentenzia che i 6 giorni di ferie possono essere commutati come permessi retribuiti per motivi familiari o personali e quindi fruiti al pari dei 3 giorni del primo periodo dell’art. 15, comma 2 del CCNL scuola 2006/2009.
Il godimento del diritto dei 6 giorni di ferie, previsti dal comma 9 art. 13 del CCNL scuola, ma fruiti ai sensi dell’art.15, comma 2, del medesimo contratto, trova riscontro in due sentenze del 2019 dei tribunali di Velletri e Ferrara.
Il Tribunale di Velletri, con Sentenza n. 378/2019 pubblicata il 5/3/2019, a seguito di un ricorso promosso dalla UIL Scuola, riconosce ad un docente il diritto a fruire, al posto dei sei giorni di ferie, ai sensi dell’art. 13, comma 9 del CCNL scuola, di sei giorni di permesso retribuito per motivi familiari e personali senza la necessità che vi sia un atto di concessione da parte del Dirigente Scolastico.
Il Tribunale di Cuneo con la sentenza n. 15 del 28 gennaio 2020, avvalora quanto più volte sostenuto dalla nostra rivista, ovvero che la legge di bilancio 2013 all’art. 1 comma 54 si riferisce solamente alle ferie fruibili con l’art. 13 del CCNL e in nessun modo abroga l’art. 15, comma 2 e il suo ultimo periodo. Per cui è acclarato che i giorni di permesso retribuito possono essere fruiti fino ad un massimo di nove giorni e non solo tre come credono alcuni Ds.
Il Tribunale di Ferrara con sentenza n. 54 del 2019, pubblicata il 2 aprile 2019, ha chiarito che l’articolo 15 del CCNL prevede il diritto del dipendente ad utilizzare sino a 6 giorni delle proprie ferie per motivi familiari o personali trasformandole in un’altra tipologia di assenza, cioè nel permesso retribuito per motivi personali e familiari.
La sentenza del Tribunale di Fermo n. 53 del 26 maggio 2020 ha stabilito che: “Dal tenore letterale della norma (art. 15 c. 2 CCNL Scuola) si evince chiaramente che i permessi retribuiti per motivi personali o familiari sono da qualificarsi come un vero e proprio diritto del lavoratore non subordinato a valutazioni del Dirigente scolastico e fruibili per effetto della mera presentazione della relativa domanda”.
Il Tribunale di Milano ha cancellato, con sentenza n. 2272 dell’ottobre 2019, una sanzione disciplinare inflitta da un dirigente scolastico ad un docente che si era assentato da scuola dopo avere comunicato alla scuola la fruizione di alcuni giorni di permesso retribuito per motivi personali.
Sulla base della disciplina contrattuale, specifica la sentenza di Milano, se il personale docente chiede di poter fruire di sei giorni non come ferie ma come permessi retribuiti per “motivi personali e familiari”, tali giorni devono essere attribuiti a semplice domanda e sono sottratti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico.
SIDI prevede i 9 giorni di permessi
Addirittura il SIDI, ovvero il sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, riconosce con il codice PE03, la possibilità per i docenti di ruolo di fruire dei 6 giorni di ferie (ex art.13 comma 9 CCNL 2006/2009) come se fossero convertiti in 6 giorni di permesso retribuito per motivo familiare o personale.

