Graduatorie regionali docenti idonei. Nuova procedura per le immissioni in ruolo

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola

Il decreto 45 convertito in legge 79 del 7 giugno 2025, ha previsto la costituzione di una graduatoria regionale per le immissioni in ruolo dei docenti che hanno conseguito l’idoneità a seguito del superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno.

Procedura prevista

I docenti, che hanno conseguito l’idoneità a seguito della partecipazione a un concorso per il reclutamento nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, sono inseriti, a domanda, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria, in un apposito elenco regionale, da cui si attinge a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie ordinarie.

Costituzione graduatorie regionali

La norma prevede che annualmente, in ogni regione si costituisca un elenco, al quale possono chiedere di essere inclusi di docenti, che, pur avendo superato le prove concorsuali, non sono rientrati tra i vincitori. I docenti interessati possono richiedere una sola regione indipendentemente da quella dove hanno superato il concorso.

Elenchi regionali

Ogni anno, entro il 31 dicembre, il Ministro dell’Istruzione e del Merito emana un decreto con il quale definisce le modalità costitutive degli elenchi regionali, il loro funzionamento e la possibilità per ogni candidato di cambiare regione. Fermo restante saranno inseriti secondo l’ordine cronologico del concorso sostenuto e con il punteggio ottenuto nella graduatoria di merito del concorso stesso.

Avvio elenchi regionali

In considerazione di quanto disposto dall’art. 2 del decreto 45/2025, entro il 31 dicembre del 2025, dovrebbe essere emanato il decreto ministeriale volto a consentire ai docenti idonei interessati, di presentare la domanda d’iscrizione.

Accettazione nomina

Per i docenti idonei inseriti nelle graduatorie regionali, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato finalizzato al ruolo, vale la disposizione che prevede l’accettazione o la rinuncia entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica. L’accettazione della sede scolastica comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico di riferimento.

Mancata accettazione

La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati, è considerata d’ufficio, come rinuncia alla nomina, determina la decadenza dall’incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla specifica graduatoria.

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