Orario di insegnamento e tutela degli insegnanti

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola

 

Orario di insegnamento del docente, esistono aspetti contrattuali di equità volti a tutelare tutti gli insegnanti. Il potenziamento e la pubblicazione del loro orario di servizio settimanale. Le ore buche sono ore di servizio.

 

Sull’orario di insegnamento settimanale dei docenti, esistono dei passaggi contrattuali che sarebbe opportuno rispettare per il benessere e la tutela degli insegnanti. Eppure nelle scuole ci si lamenta molto per gli orari settimanali dei professori, in riferimento per esempio dei giorni liberi, delle ore buca e a volte anche dei carichi di 5 o 6 ore di insegnamento in qualche particolare giornata della settimana. Per esempio la docente X ci chiede se è legittimo che abbia due giornate lavorative di 5 ore di insegnamento e poi un orario settimanale con 3 ore buca negli altri giorni della settimana.

Orario di insegnamento dei docenti

Gli obblighi di servizio degli insegnanti sono regolati dagli artt. 43 e 44 del CCNL 2019-2021. Il suddetto art.43 si riferisce espressamente anche anche ai docenti impegnati nel servizio in posti integralmente di potenziamento o in posti misti composti tra orario di lezione tradizionale e ore di potenziamento. Anche per queste ultime tipologie di posti, i docenti dovrebbero avere gli stessi diritti di orario del servizio esplicati nell’art.43 del CCNL 2019/2021, compresa la pubblicazione del loro orario di servizio settimanale. È bene ricordare che nel comma 4 del succitato art.43 è scritto chiaramente: “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”.

È utile sapere anche che le tradizionali ore di servizio dei docenti cessano con il termine delle lezioni. Infatti nel comma 5 dell’art.43 è scritto: “In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”.

Il comma 9 del suddetto art.43, specifica che l’orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.

Di norma non più di 4 ore giornaliere

Vero è che i docenti non hanno un limite orario giornaliero di lavoro, ma è chiaramente scritto nel suddetto comma 9, dell’art.43 del CCNL scuola 2019-2021, che per quanto riguarda l’orario di insegnamento, di norma, non si dovrebbe eccedere alle 4 ore giornaliere di lezione.

Quindi la docente X che ha un orario settimanale con due giorni della settimana con 5 ore di lezione, non rientra nella tutela contrattuale che ne prevede al massimo 4. Ci sarebbe da sottolineare che le ore di lavoro in classe, nel rapporto docente-studenti (a volte anche classi con un nuomero ragguardevole di studenti), sono molto impegnative e stressanti, per tale ragione la norma contrattuale interviene introducendo sia la flessibilità oraria, ma anche il limite massimo di attività di insegnamento.

Ore buche sono comunque ore di servizio

A volte ci sono docenti, come per esempio la docente X, che si sentono discriminati per il loro orario settimanale di servizio, ci chiedono se hanno qualche diritto nel protestare la loro contrarietà e recriminare per esempio di avere tre ore buca alla settimana.

Possiamo rispondere alla docente X dicendo che la responsabilità di redigere l’orario scolastico di una scuola e di conseguenza anche l’orario settimanale di servizio dei docenti, è certamente del dirigente scolastico, ma il Testo Unico sulla scuola, attualmente vigente, pone delle chiare ed evidenti limitazioni al possibile e poco auspicabile libero arbitrio del capo d’Istituto, sulla questione della composizione dell’orario scolastico.

Il Ds, ai sensi dell’art.25 comma 2 del d.lgs. 165/2001, assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico  autonomi poteri di direzione, di  coordinamento  e  di  valorizzazione  delle risorse umane. A proposito di rispetto delle competenze degli organi collegiali, bisogna sapere che allo stesso Collegio dei docenti spetta, ai sensi dell’art. 7 lettere (b) e  (d) del Testo Unico della scuola, il diritto di “ formulare proposte per l’orario delle lezioni e lo svolgimento delle altre attività scolastiche tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto e valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica.

Per cui se un Ds arbitrariamente crea discriminazioni nel redigere l’orario scolastico, creando sperequazioni tra i docenti e non tenendo conto delle proposte didattiche del Collegio, commette un atto illegittimo, perché non valorizza la risorsa umana e professionale, ma al contrario la stressa e la discrimina rispetto agli altri.

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