Pensione anticipata docenti e ata
di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola
Le donne ci vanno con 41 anni e 10 mesi e un anno in più per gli uomini:
requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2026.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso la nota 0205851 del 25 settembre 2025, ha fornito indicazioni operative, condivise con l’INPS, per le cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza dal 1° settembre 2026. Tra le varie tipologie di pensionamento per docenti e personale ATA, c’è anche la possibilità di fare domanda per la pensione anticipata per le donne che hanno versato contributi per 41 anni e 10 mesi e per gli uomini che invece hanno versato contributi per 42 anni e 10 mesi, requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2026.
Pensione anticipata per donne e uomini
Il personale educativo, docente ed ATA, potrà presentare le istanze di cessazione dal 26 settembre al 21 ottobre 2025, infatti con il Decreto ministeriale n.182 del 25 settembre 2025, si fissa, all’articolo 1, il termine finale del 21 ottobre 2025 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2026. Le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 26 settembre 2025.
Sempre entro la data del 21 ottobre 2025 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Il termine del 21 ottobre 2025 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 67° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331, del Ministro per la Funzione Pubblica