Supplenze e trasferimento dei neoimmessi in ruolo 2025/26
Docenti immessi in ruolo 2025/26: possono accettare supplenze? Possono chiedere trasferimento?
I docenti immessi in ruolo nel 2025/2026 possono presentare domanda di mobilità, se rientranti in una delle deroghe previste dal CCNL 19/21, come recepite dal CCNI mobilità 2025/28. Gli stessi inoltre possono accettare supplenze, a condizione di aver superato l’anno di prova.
Rispondiamo a due quesiti giunti in redazione, ricordando che avevamo già affrontato l’argomento nel seguente articolo in merito ai docenti assunti dalle GM dei concorsi: Docenti neoassunti da graduatorie dei concorsi PNRR: chi potrà chiedere trasferimento già per il 2026/27
Quesiti
D1. Ho preso servizio da concorso PNRR2. l’anno di prova l’ho già superato sullo stesso grado, precedentemente su altra classe di concorso alla quale ho poi rinunciato. Sono stata mandata fuori mano, pertanto mi chiedo se posso accettare una supplenza al 30/6 o 31/8, dovesse capitare. Volevo sapere se è vincolante che il posto sia intero, e non sia uno spezzone. Oppure, cosa posso fare in vista del prossimo anno, tenendo conto che ho un figlio di età inferiore ai 16 anni, ma nel nostro comune di residenza non c’è la materia da me insegnata.
R1. La nostra lettrice, non dovendo svolgere l’anno di prova in quanto già superato nel medesimo grado di nuova assunzione, può accettare supplenze al 30 giugno o al 31 agosto, solo su posto intero. Ciò, nonostante il vincolo triennale di cui all’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017. Le medesime disposizioni, infatti, contemplano la possibilità che l’interessato possa accettare le citate supplenze anche durante il vincolo:
In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all’articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
Armonizzandosi con quanto previsto dal sopra riportato D.lgs. 59/17, il CCNI 2025/28 sulla mobilità ha disposto che l’anno di supplenza va computato nei tre anni di vincolo:
Ai fini del calcolo del triennio di permanenza previsto dal predetto art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono validi:
– gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria ai sensi della normativa legislativa e contrattuale di riferimento;
– gli anni di supplenza conferita ai sensi dell’art. 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024 successivamente al superamento del periodo di formazione e prova;
– l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
– gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
– l’anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.
Quanto a cosa la lettrice possa fare per il prossimo anno scolastico, considerato che la stessa rientra in una delle previste deroghe (figlio minore di 16 anni), può presentare domanda di mobilità già per il 2026/27, chiedendo il ricongiungimento al figlio. Tenuto conto del fatto che nel comune di ricongiungimento (come si legge nel quesito) non è presente l’insegnamento di cui è titolare, la lettrice dovrà indicarne uno viciniore, come si legge nel succitato CCNI:
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da
assistere è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti
richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia
una sede/plesso nel comune di residenza del soggetto.
In conclusione, la lettrice potrà:
- accettare supplenze – al 30/06 o al 31/08 su posto intero – in una classe di concorso/tipologia di posto/grado di istruzione diverso da quello di titolarità;
- presentare domanda di trasferimento già nel corso del corrente anno scolastico per il 2026/27, in virtù della deroga.
D2. Sono docente immessa in ruolo nell’a.s. 2025/2026, attualmente in anno di prova. Desidererei avere chiarimenti in merito alla possibilità di presentare già da ora domanda di mobilità territoriale in quanto: sono beneficiaria della Legge 104/92; ho due figli minori (5 e 10 anni) per i quali chiedo eventuale ricongiungimento familiare. Vorrei sapere se, nonostante l’anno di prova in corso, posso presentare domanda di trasferimento già per il prossimo anno scolastico e, in tal caso, quali sono i termini e la procedura da seguire. Ringrazio anticipatamente per l’attenzione e resto in attesa di un gentile riscontro.
Sì, la nostra lettrice potrà presentare domanda di trasferimento già nel corso del 25/26 per il 26/27, fruendo di una delle deroghe citate nel quesito (legge 104/92 o figli minori). I termini di presentazione delle domande saranno indicate dal MIM (generalmente si presentano nei mesi di febbraio/marzo) e le istanza andranno inoltrate tramite istanze online.
Nella domanda, considerata la deroga, dovrà indicare come prima preferenza il comune in cui la stessa è residente (se fruisce della deroga per la legge 104/92) oppure il comune di residenza dei figli (in caso di deroga per questi ultimi). Prima della preferenza sintetica comune, è possibile esprimere singole scuole presenti in esso, ferma restando l’obbligatorietà dell’espressione della preferenza sintetica comune.
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