Ricostruzione della carriera entro il 31 dicembre
Ma dal 2022 ci sono regole penalizzanti: la mancata richiesta entro 5 anni pregiudica gli arretrati economici. Il computo giornaliero di tutti i servizi prestati
Le scadenze si avvicinano inesorabilmente per il personale scolastico chiamato a definire la propria posizione economica. Fino al 31 dicembre 2025 rimane aperta la finestra temporale per presentare la domanda di ricostruzione di carriera, procedura indispensabile per l’inquadramento definitivo nelle sei fasce stipendiali previste dal sistema retributivo. La scadenza tassativa è fissata alle ore 23:59 di mercoledì 31 dicembre 2025, termine oltre il quale non saranno accettate ulteriori istanze.
La procedura telematica attraverso Istanze OnLine del Ministero dell’Istruzione e del Merito rappresenta l’unico canale ufficiale per l’inoltro delle richieste. Il personale scolastico presenta caratteristiche uniche nel panorama della pubblica amministrazione: è l’unico personale del pubblico impiego che ha una lunga storia da precario”, evidenziando la peculiarità di un sistema che prevede una carriera verticale con significative differenze retributive tra inizio e fine percorso.
Requisiti per il riconoscimento dei servizi pre-ruolo:
- Titolo di studio: Conforme alla normativa vigente al momento del servizio.
- Durata del servizio: Almeno 180 giorni di servizio continuativo dall’anno scolastico 1974/1975, come stabilito dalla Legge 124/1999.
- Titolo di specializzazione: Non più necessario per il personale abilitato dopo l’entrata in vigore della Legge 124/1999.
Nota: Non è valutabile il servizio svolto presso scuole legalmente riconosciute e/o paritarie, sebbene esistano ordinanze (es. Tribunale di Enna n. 2944/2018 e n. 2945/2018) che ne riconoscano la validità ai fini di mobilità e ricostruzione di carriera.
Decreto conferma in ruolo
Il Decreto di conferma il ruolo rappresenta un documento fondamentale.
È il presupposto per procedere al provvedimento di Ricostruzione di Carriera:
- per il personale docente è un atto dovuto che deve essere formalizzato, in quanto l’art. 490 comma 4 del D.Lvo n. 297 del 16/4/1994, lo richiede espressamente e tale norma detta anche un termine massimo di 90 giorni per emetterlo;
- per il personale Ata non sussiste analoga disposizione, ma la conferma resta comunque il “presupposto” fondamentale per emettete il relativo decreto di ricostruzione di carriera.
La normativa di riferimento è il CCNL del 19/04/2018 che all’ art. 30 punto 7 recita:
“Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione”.
Pertanto il decreto di conferma in ruolo, per il personale ATA, seppur non previsto dalla normativa vigente, rappresenta “un’opportunità” da tenere in considerazione per le istituzioni scolastiche.
Rivoluzione normativa dal 2022: nuove regole penalizzanti
La normativa (Circolare M.E.F. – Rag. Gen. dello Stato n. 28 del 2.12.2021) ha subito una trasformazione radicale a partire dal primo gennaio 2022, introducendo modifiche che hanno rivoluzionato il calcolo dell’anzianità di servizio. Il nuovo sistema, applicato esclusivamente ai docenti mentre il personale ATA mantiene le regole precedenti, ha eliminato il principio secondo cui un anno scolastico risultava valido ai fini della carriera se prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal primo febbraio fino agli scrutini finali.
Oggi non perdi niente, si calcola tutto: la nuova normativa prevede il computo giornaliero di tutti i servizi prestati. Tuttavia, l’apparente maggiore precisione si traduce in un sistema “fortemente penalizzante”: un docente con dieci anni di servizio pre-ruolo di 180 giorni ciascuno, che precedentemente otteneva il riconoscimento di otto anni ai fini giuridici ed economici, ora vede ridotto il proprio punteggio di anzianità a soli cinque anni effettivi.
Prescrizioni e maggiorazioni: attenzione ai tempi limite
Le tempistiche assumono carattere cruciale per evitare la perdita definitiva dei diritti acquisiti. La normativa prevede prescrizioni rigorose: superato il periodo di prova, il personale che non presenta richiesta di riconoscimento entro cinque anni perde gli arretrati economici, mentre dopo dieci anni decade qualsiasi diritto al riconoscimento degli anni di servizio pre-ruolo.
Il sistema delle maggiorazioni per servizio estero ha subito modifiche sostanziali con la legge 74/2017. Fino al 31 maggio 2017, i primi due anni prestati all’estero venivano raddoppiati, mentre gli anni successivi aumentavano di un terzo. Un docente con cinque anni di servizio nelle scuole italiane all’estero otteneva il riconoscimento di otto anni complessivi di anzianità. Dal giugno 2017, tali maggiorazioni non sono più previste, creando incertezze interpretative che alcuni docenti stanno contestando attraverso ricorsi amministrativi.
Riferimenti normativi principali:
- Codice Civile: Art. 2946
- Decreto ministeriale del 6 aprile 1995, n. 190
- Legge 124/1999: Riguardante la durata del servizio pre-ruolo
- Legge 107/2015 (Buona Scuola): Art. 1, comma 209
- Legge 74/2017
- Circolare MEF n. 27 del 06/10/2017
- Nota MIUR n. 2422 del 07/12/2018
- Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69