Voti delle verifiche, le novità
di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola
I voti devono essere comunicati in tempo reale e motivati dal docente.
Cambiamenti importanti per il voto di comportamento.
Con l’inizio di questa settimana, a partire dal 15 settembre e continuando fino al prossimo 18 settembre, tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado, apriranno i battenti per l’avvio delle lezioni di circa 7 milioni di studenti italiani. Nelle Regione del nord Italia, ma anche del centro, le lezioni sono già iniziate, nella settimana che inzia il 15 settembre, quasi tutte le regioni partiranno con le lezioni dell’anno scolastico 2025/2026. Con l’inizio della scuola, tornano anche le numerose verifiche scritte e orali e le relative valutazioni.
Ecco i primi a tornare a scuola
I primi a tornare sui banchi ssono stati i bambini delle scuole dell’infanzia della Lombardia, il 5 settembre, e gli alunni della provincia autonoma di Bolzano, l’8 settembre. A seguire, è toccato il 10 settembre a Piemonte, Trento, Valle d’Aosta e Veneto, l’11 al Friuli Venezia Giulia e il 12 settembre alla Lombardia (dalla primaria alla secondaria di II grado).
Tutte le regioni aprono i battenti
La maggior parte delle regioni ha invece fissato l’apertura dei battenti delle scuole per tutti gli studenti di ogni ordine e grado di istruzione al 15 settembre: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Gli ultimi a tornare a scuola saranno gli studenti di Calabria e Puglia, il prossimo martedì 16 settembre.
Valutazione trasparente e tempestiva
Ai sensi dell’art.1, comma 2 del DPR 122/2009, la valutazione degli studenti da parte dell’insegnante è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, terzo periodo, del DPR 249/98 e sue successive modifiche.
Alcuni docenti, ritenendo di fare la cosa giusta, non dicono all’intera classe il voto di una verifica e rimandano lo studente alla consultazione privata del registro elettronico. È utile sapere che il docente deve comunicare il voto allo studente in modo chiaro e davanti a tutta la classe, poi deve immediatamente inserire nel registro elettronico, in tempo reale, il voto assegnato. Questa stessa procedura deve essere utilizzata anche dopo la correzione della verifica scritta, in modo da rendere la valutazione chiara e trasparente.
Riforma voto di comportamento
La recente riforma sul voto di comportamento, Legge n.150/2024, introduce significative modifiche nella valutazione degli alunni, differenziando le norme a seconda dei vari gradi di istruzione: scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado.
La legge sul voto in condotta è stata introdotta come risposta alle crescenti preoccupazioni riguardo alla sicurezza nelle scuole e al comportamento degli studenti valorizzando l’importanza della responsabilità individuale e del rispetto reciproco come obiettivi fondamentali della riforma.
L’introduzione del comma 1 dell’art.1 della legge n.150 dell’1 ottobre 2024, modifica l’art.2 del d.lgs. 62/2017 per quanto riguarda la valutazione nel primo ciclo, specificando che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni ((nella scuola secondaria di primo grado)), ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. ((A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l’insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito)).
La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previstodall’articolo 1, commi 3 e 4 del d.lgs. 62/2017. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al DPR 249/98.
È utile ricordare che i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell’anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.
Per quanto riguarda l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all’esame conclusivo del primo ciclo bisogna specificare che se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.
È importante specificare che la legge 150/2024 modifica anche l’art.13 del d.lgs. 62/2013 in merito all’ammissione agli esami di maturità 2025/2026, specificando che nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo, mentre in riferimento ad una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.
La legge 150 dell’1 ottobre 2024 modifica anche l’art.15 del d.lgs. 62/2017 nella parte in cui introduce il comma 2-bis in riferimento al credito scolastico per gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado. In tale nuova norma è specificato che il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.
Sempre la legge n.150/2024 introduce che l’attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;
conferisce maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all’intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti;
prevede che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell’elaborato prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all’anno scolastico successivo.
L’elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale è discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative durante l’esame per valutare la sospensione del giudizio avvenuta nello scrutinio finale del mese di giugno.