I permessi retribuiti scuola dei supplenti
di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola
Il CCNL 2019/2021 all’art. 35 reca le disposizioni sui permessi per motivi personali o familiari, per lutto e per matrimonio.
Il CCNL 2019/2021 all’art. 35 reca le disposizioni riguardanti il ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato.
Il comma 1 chiarisce che al personale assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con alcune precisazioni.
Per quanto riguarda specificatamente i permessi, il CCNL così dispone:
Permessi per lutto
Il supplente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
I permessi sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Permessi per matrimonio
Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
I permessi sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Permessi per motivi personali o familiari
Il CCNL 2019/2021 ha introdotto un’importante novità: il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore.