Supplenze da GPS, rinunce e sanzioni in tutti i casi possibili

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola

Conferma per la continuità su sostegno e le varie tipologie di contratto.

Dal 17 luglio e fino alle ore 14:00 del 30 luglio sarà possibile compilare fino a un massimo di 150 preferenze sia per i contratti a tempo determinato ai fini del ruolo da GPS I fascia e i relativi elenchi aggiuntivi, sia per compilare fino ad altre 150 preferenze per gli incarichi di supplenza al 31 agosto 2026 e al 30 giugno 2026. Nella sezione “insegnamenti” c’è l’opportunità, per coloro che hanno avuto la richiesta della conferma dell’incarico di supplenza su posto di sostegno già avuto per l’anno scolastico 2024/2025, di potere confermare dando la propria disponibilità e indicando per quale tipologia di contratto sono disponibili ad accettare l’eventuale conferma.

Rinuncia alla supplenza e sanzioni

Se la rinuncia alla supplenza derivasse dal fatto che il docente decide di non esprimere tutte le preferenze e quindi si mette in una situazione di rinuncia implicita causata dalla procedura informatizzata che procederebbe ad assegnare, sulle sedi non espresse in domanda da l’aspirante, la cattedra ad un aspirante collocato in posizione successiva a quella del rinunciatario. In tal caso la rinucia comporta la mancanza di future convocazioni da GPS per qualsiasi tipologia di supplenza, mentre l’aspirante potrebbe invece sperare di ottenere ancora una supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto da Graduatorie di Istituto in caso di esaurimento o incapienza delle GPS.

Se invece la rinuncia scaturisce dalla mancata presa di servizio dopo l’assegnazione del posto da parte dell’algoritmo, l’aspirante rinuciatario non potrà più avere supplenze per tutto l’anno fino al 31 agosto o fino al 30 giugno sia da GPS che da GI, potrebbe solo aspirare alle supplenze brevi da GI, massimo fino al termine delle lezioni.

La sanzione più grave si ha se il docente decidesse di abbandonare il servizio dopo avere accettato l’incario e dopo avere preso servizio. In tal caso il docente viene escluso per tutto l’anno da GPS, da GAE e anche da GI per tutte le classi di concorso per supplenze fino al 30/06 o al 31/08, come specificato dall’art.14, comma 1 lettera b) dell’OM 16 maggio 2024.

La conferma su posto di sostegno

Per quanto riguarda la continuità dei docenti di sostegno, ovvero la loro conferma nella medesima scuola in cui hanno operato nell’anno scolastico 2024/2025, c’è da dire che completate tutte le operazioni per il conferimento di contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzati al ruolo, ivi compresa la procedura di cui mini call veloce, nonché tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, gli uffici procederanno con le operazioni relative alla continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno di cui al Decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025.

Per cui prima di operare su eventuale conferma, c’è da constatare se il posto di sostegno dell’aspirante confermato, sarà ancora disponibile per gli incarichi e supplenze 2025/2026. Tale constatazione è condizione necessaria, ma non sufficiente, per consentire al sistema di operare con la conferma e quindi la continuità del docente di sostegno.

A norma dell’articolo 3 del Decreto ministeriale n. 32 del 2025 (come scritto nella nota ministeriale del 9 luglio 2025), sono confermabili i docenti che, nell’a.s. 2024/25 stiano svolgendo una supplenza fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2025) o l’abbiano svolta fino al termine delle attività didattiche (30/06/2025), in quest’ultimo caso anche su spezzone orario.
Pertanto, non possono essere destinatari di conferma i docenti che siano in servizio per le supplenze temporanee di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per quanto attiene ai docenti privi di specializzazione, ulteriore prerequisito necessario per la partecipazione alla procedura è l’essere stati individuati dalla seconda fascia delle GPS di sostegno del relativo grado o dallo scorrimento incrociato delle graduatorie provinciali di posto comune.
Incominciamo con l’affermare che alla procedura di conferma potranno partecipare,esclusivamente per posto intero, anche i docenti o personale Ata con contratto a tempo indeterminato che nell’a.s. 2024/2025 sia stato assegnatario di un posto di sostegno ex art. 47 o 70 del CCNL e che nell’a.s. 2025/2026 intenda fruire del medesimo istituto contrattuale. Vediamo le tre fasi per la procedura di conferma:

Istruttoria da parte del dirigente scolastico. Con nota n. 123954 del 29 maggio 2025 sono state fornite le relative indicazioni operative. Una volta acquisita a sistema la positiva conclusione dell’istruttoria relativa alla confermabilità del docente, il dirigente scolastico potrà intervenire esclusivamente per rettificare errori materiali o per annullare la comunicazione a fronte dell’accertamento di fatti o situazioni che inficino l’esito dell’istruttoria stessa (per esempio, il trasferimento in altra istituzione scolastica dell’alunno per il quale si chiede la conferma del docente). Espressione di volontà da parte del candidato.
I docenti inseriti nella platea dei confermabili sulla base della procedura di cui al punto precedente, nell’ambito della compilazione dell’istanza POLIS “Informatizzazione nomine supplenze”, esprimeranno, nella sezione “Insegnamenti” della compilazione della domanda per le 150 preferenze, la volontà di accettare o non accettare l’eventuale conferma. Qualora esprima la volontà di accettare, l’aspirante dovrà indicare la tipologia di contratto di interesse (fino al 31 agosto 2026/fino al 30 giugno 2026 su posto intero/fino al 30 giugno 2026 su spezzone con eventuale espressione di interesse per il completamento). L’espressione di volontà da parte del docente in questa fase è definitiva e vincolante; pertanto, qualora ricorrano tutte le condizioni previste per la conferma, il docente sarà confermato sul posto richiesto e sarà escluso da tutte le procedure per il conferimento delle supplenze di qualsiasi tipologia, ivi compreso il cosiddetto “interpello” di cui all’articolo 13, comma 23, dell’Ordinanza ministeriale. Qualora esprima la volontà di non accettare, l’aspirante mantiene titolo a partecipare al conferimento delle supplenze sia a livello provinciale che a livello di istituto. Si evidenzia che, ai fini della verifica della nominabilità da parte dell’Ufficio competente, è necessario che l’aspirante compili anche la sezione dell’istanza finalizzata al conferimento delle supplenze.

Concluso l’inserimento a sistema delle istruttorie condotte dai dirigenti scolastici, gli Uffici verificheranno la sussistenza dei requisiti per la conferma. A seguito dell’acquisizione delle istanze da parte degli interessati e della ricognizione dell’intera platea dei posti disponibili per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per tutte le classi di concorso e tutte le tipologie di posto, attraverso un’apposita procedura informatizzata (la cosiddetta fase 0) gli Uffici verificheranno la nominabilità dei docenti che hanno espresso la volontà di essere confermati. Solo dopo queste tre fasi della procedura di conferma, il docente di sostegno potrà essere confermato a svolgere con continuità il suo percorso didattico iniziato durante l’anno scolastico 2024/2025.

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