Conferma docenti di sostegno, bisogna compilare le 150 preferenze
di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 10.7.2025.
Conferma dei docenti di sostegno, c’è l’obbligo di compilare le 150 preferenze ai fini delle supplenze
Un docente di sostegno che sta valutando la richiesta della famiglia del alunno con disabilità per la conferma dell’incarico di supplenza già svolta nel 2024/2025 anche per l’anno scolastico 2025/2026, ci chiede se la suddetta conferma sarà automatica o se deve fare qualcosa per ottenere il posto senza poi partecipare alle convocazioni per le supplenze da GPS. Rispondiamo immediatamente che non si tratta di una conferma automatica ma c’è da compilare, con attenzione e cura, l’istanza delle 150 preferenze per incarichi e supplenze nella finestra che va dal 17 al 30 luglio 2025. Oltretutto il docente da confermare, qualora si trovasse in prima fascia GPS sostegno o in elenco aggiuntivo, potrebbe anche decidere di partecipare alla compilazione della sezione riferita all’immissione in ruoloccon la scelta fino ad ulteriori 150 preferenze.
Continuità prof sostegno
Per quanto riguarda la continuità dei docenti di sostegno, ovvero la loro conferma nella medesima scuola in cui hanno operato nell’anno scolastico 2024/2025, c’è da dire che completate tutte le operazioni per il conferimento di contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzati al ruolo, ivi compresa la procedura di cui al punto 1, nonché tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, gli uffici procederanno con le operazioni relative alla continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno di cui al Decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025.
Per cui prima di operare su eventuale conferma, c’è da constatare se il posto di sostegno dell’aspirante confermato, sarà ancora disponibile per gli incarichi e supplenze 2025/2026. Tale constatazione è condizione necessaria, ma non sufficiente, per consentire al sistema di operare con la conferma e quindi la continuità del docente di sostegno.
A norma dell’articolo 3 del Decreto ministeriale n. 32 del 2025 (come scritto nella nota ministeriale del 9 luglio 2025), sono confermabili i docenti che, nell’a.s. 2024/25 stiano svolgendo una supplenza fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2025) o l’abbiano svolta fino al termine delle attività didattiche (30/06/2025), in quest’ultimo caso anche su spezzone orario.
Pertanto, non possono essere destinatari di conferma i docenti che siano in servizio per le supplenze temporanee di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per quanto attiene ai docenti privi di specializzazione, ulteriore prerequisito necessario per la partecipazione alla procedura è l’essere stati individuati dalla seconda fascia delle GPS di sostegno del relativo grado o dallo scorrimento incrociato delle graduatorie provinciali di posto comune.
Le tre fasi della procedura
Incominciamo con l’affermare che alla procedura di conferma potranno partecipare,esclusivamente per posto intero, anche i docenti o personale Ata con contratto a tempo indeterminato che nell’a.s. 2024/2025 sia stato assegnatario di un posto di sostegno ex art. 47 o 70 del CCNL e che nell’a.s. 2025/2026 intenda fruire del medesimo istituto contrattuale.
Vediamo le tre fasi per la procedura di conferma:
Istruttoria da parte del dirigente scolastico. Con nota n. 123954 del 29 maggio 2025 sono state fornite le relative indicazioni operative. Una volta acquisita a sistema la positiva conclusione dell’istruttoria relativa alla confermabilità del docente, il dirigente scolastico potrà intervenire esclusivamente per rettificare errori materiali o per annullare la comunicazione a fronte dell’accertamento di fatti o situazioni che inficino l’esito dell’istruttoria stessa (per esempio, il trasferimento in altra istituzione scolastica dell’alunno per il quale si chiede la conferma del docente).
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Espressione di volontà da parte del candidato.
I docenti inseriti nella platea dei confermabili sulla base della procedura di cui al punto precedente, nell’ambito della compilazione dell’istanza POLIS “Informatizzazione nomine
supplenze”, esprimeranno la volontà di accettare o non accettare l’eventuale conferma. Qualora esprima la volontà di accettare, l’aspirante dovrà indicare la tipologia di contratto di interesse (fino al 31 agosto 2026/fino al 30 giugno 2026 su posto intero/fino al 30 giugno 2026 su spezzone con eventuale espressione di interesse per il completamento). L’espressione di volontà da parte del docente in questa fase è definitiva e vincolante; pertanto, qualora ricorrano tutte le condizioni previste per la conferma, il docente sarà confermato sul posto richiesto e sarà escluso da tutte le procedure per il conferimento delle supplenze di qualsiasi tipologia, ivi compreso il cosiddetto “interpello” di cui all’articolo 13, comma 23, dell’Ordinanza ministeriale. Qualora esprima la volontà di non accettare, l’aspirante mantiene titolo a partecipare al conferimento delle supplenze sia a livello provinciale che a livello di istituto.
Si evidenzia che, ai fini della verifica della nominabilità da parte dell’Ufficio competente, è necessario che l’aspirante compili anche la sezione dell’istanza finalizzata al conferimento delle supplenze.
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Verifica da parte degli uffici territoriali.
Concluso l’inserimento a sistema delle istruttorie condotte dai dirigenti scolastici, gli Uffici verificheranno la sussistenza dei requisiti per la conferma. A seguito dell’acquisizione delle istanze da parte degli interessati e della ricognizione dell’intera platea dei posti disponibili per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per tutte le classi di concorso e tutte le tipologie di posto, attraverso un’apposita procedura informatizzata (la cosiddetta fase 0) gli Uffici verificheranno la nominabilità dei docenti che hanno espresso la volontà di essere confermati.
Solo dopo queste tre fasi della procedura di conferma, il docente di sostegno potrà essere confermato a svolgere con continuità il suo percorso didattico iniziato durante l’anno scolastico 2024/2025.
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Conferma docenti di sostegno
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