Assunti in ruolo 2025/26, i vincoli della mobilità

Orizzonte Scuola

Docenti prossimi assunti in ruolo 2025/26 dovranno prendere servizio nella provincia assegnata.
Quando potranno chiedere trasferimento

I docenti neo-immessi in ruolo possono presentare domanda di mobilità dopo tre anni di permanenza nella scuola di assunzione, a meno che non rientrino in una delle deroghe di cui al CCNI 25/28 sulla mobilità. Ecco quando

Vincolo

Ai sensi dell’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/2017, sostituito dall’art. 44/1, lettera g), DL n. 36/2022, e dell’art. 399/3 del D.lgs. n. 297/94, come da ultimo sostituito dall’art. 5/20, del DL 44/2023:

i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina in ruolo, a decorrere all’a.s. 2023/24, devono permanere nella scuola di assunzione– nei medesimi tipo di posto e classe di concorso – per non meno di tre anni, compreso l’anno in cui è svolto il periodo di prova, cui si aggiunge per i vincitori di concorso non abilitati il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione;
il vincolo non si applicaai docenti in soprannumero o esubero nonché ai docenti di cui all’art. 33, commi 5 e 6, della L. 104/92 (ossia docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità), limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso;
oltre che nei suddetti casi di mancata applicazione, il vincoloè superato dai docenti che fruiscono delle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21, come recepite nel CCNI 25/28 mobilità;
durante i tre anni di vincolo, è consentito presentare (ricorrendo i previsti motivi) domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazionenella provincia di titolarità, nonché accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali si abbia titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova.
Deroghe

Quanto alle deroghe summenzionate, ecco quali sono:

genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.
Come detto all’inizio, i neoassunti che rientrano in una delle succitate deroghe, pur essendo soggetti al vincolo, possono presentare domanda di mobilità.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Salve, sono una pedagogista specializzata sul Sostegno (Adss) che dall’anno scorso sta provando il concorso in Emilia Romagna. Sono residente in Sicilia (Catania) e ho scelto di partecipare in Emilia per una questione di posti o di eventuale trasferimento, e perché sono anche inserita per le GPS in questa regione, in quanto in Sicilia, su questa CDC, i posti sono saturi o pochissimi. Laddove dovessi rientrare tra i vincitori del Pnrr2, e scegliessi sede e provincia sempre in Emilia Romagna, perché chiaramente così va fatta la procedura, è possibile durante l’anno di prova chiedere trasferimento per altra regione, quindi in Sicilia, dove sono residente, pur essendo iscritta nell GPS in altra regione, in quanto madre di un bambino di 10 mesi? Ho letto le deroghe di cui al CNNL 2019/21 ma non mi è chiaro se il mio caso, che rientra in una delle deroghe preposte, può valere anche per l’anno di prova o se tutto ciò che vale per la mobilità può essere fatta successivamente all’anno di prova, spostando di conseguenza anche le Gps. Ringrazio anticipatamente e porgo i miei cordiali saluti.

La lettrice rientra in una delle previste deroghe, nello specifico in quella relativa a:

a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
Rientrando nella deroga, la lettrice potrà presentare domanda di trasferimento già dal primo anno di assunzione, quindi durante lo svolgimento dell’anno di prova, per l’a.s. successivo (le domande si presentano generalmente nei mesi di febbraio/marzo). Non c’è alcun divieto in tal senso se non quello del vincolo, superato però grazie alla deroga.

Quanto alle GPS, se la lettrice è inclusa sempre per ADSS sarà depennata e comunque non potrà più inserirsi per la stessa tipologia di posto di titolarità. Infatti, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 19/21, il docente di ruolo può sì accettare supplenze (su posto intero al 30/06 e al 31/08) ma in un grado/classe di concorso/tipologia di posto diversi da quelli di titolarità. Quindi, la lettrice non potrà accettare supplenze per ADSS e non potrà essere inclusa in GPS per tale tipologia di posto. Qualora, invece, la lettrice fosse inclusa per altre classi di concorso/tipologie di posto/grado, potrebbe cambiare la provincia di inclusione e quindi inserirsi laddove le sia più gradito.

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