Permessi brevi, recupero delle ore senza preavviso
di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola
Il parere ARAN: non serve il preavviso. La normativa sui permessi brevi.
Tra i numerosi orientamenti applicativi pubblicati dall’ARAN il 12 giugno scorso, c’è anche il parere 34584, con il quale l’Agenzia ha risposto alla seguente domanda:
La richiesta fatta dal dirigente scolastico al docente per il recupero del debito orario di quest’ultimo è soggetta a preavviso?
Normativa sui permessi brevi
L’articolo 16 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007 stabilisce che il personale della scuola, sia a tempo indeterminato sia determinato, può richiedere brevi permessi per esigenze personali.
Questi permessi non possono superare la metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, per i docenti, il limite massimo è di due ore. I permessi dei docenti devono riferirsi a unità minime di ora di lezione.
Nel corso dell’anno scolastico, il limite complessivo di ore di permesso non può superare le 36 ore per il personale ATA, mentre per i docenti il limite è pari al loro orario settimanale di insegnamento.
Recupero obbligatorio delle ore non lavorate
Il contratto stabilisce anche le modalità di recupero delle ore non lavorate: entro i due mesi lavorativi successivi al permesso, il dipendente deve recuperare le ore usufruite, secondo le esigenze del servizio scolastico.
Per i docenti, il recupero avviene prioritariamente tramite supplenze o attività didattiche integrative, preferibilmente nella classe dove sarebbe dovuto essere presente.
Se il recupero non avviene per responsabilità del lavoratore, l’Amministrazione può trattenere dalla retribuzione una somma corrispondente alle ore non recuperate.
Richiesta di recupero senza obbligo di preavviso
Essendo il recupero strettamente legato alle necessità organizzative della scuola, il dirigente scolastico può richiedere l’effettuazione del recupero anche senza preavviso.
Questo vale soprattutto quando le esigenze di servizio richiedono la presenza del docente nella stessa giornata in cui si rende necessario il recupero delle ore.
In sintesi, la richiesta di recupero del debito orario da parte del dirigente scolastico non è soggetta a obbligo di preavviso, in quanto subordinata alle esigenze organizzative e didattiche dell’istituzione scolastica.