Le ferie dei supplenti: circolari e ordini di servizio illegittimi dei dirigenti scolastici
Gilda degli insegnanti della provincia di Venezia, 12.6.2025.
La pronuncia chiarisce che il docente a tempo determinato non può essere considerato in ferie nei giorni ci giorni di sospensione delle lezioni.
Pubblichiamo l’Ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. lav., ord., 17 giugno 2024, n. 16715) che, sfavorevole all’amministrazione, dichiara il diritto dei docenti precari al pagamento delle ferie non godute.
Il testo dell’ordinanza è estremamente preciso e chiarisce che i docenti non di ruolo non possono essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative).
La pronuncia aggiunge che il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.
La Cassazione afferma:
“ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche), e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l’insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
Quindi il personale docente e ATA non può in alcun modo essere messo in ferie d’ufficio né, tantomeno, obbligato a chiedere il giorno di ferie durante i giorni di chiusura dei locali scolastici
Pertanto il docente con contratto a termine (supplente breve e saltuario o fino al termine delle attività didattiche) non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie «se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva».
Proprio per richiamare l’attenzione dei dirigenti scolastici, che in questi anni non hanno invitato i docenti supplenti a usufruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, alcuni tribunali del lavoro stanno condannando il MIM al pagamento delle ferie non godute al personale supplente.
Per far fronte a tale situazione il MIM ha emanato la nota ministeriale del 27 marzo 2025, con cui si “è limitato” ad invitare i dirigenti scolastici, al fine di evitare aggravi di spesa e consequenziali lesioni degli interessi erariali nelle ipotesi di futuro contenzioso assai rischioso, sull’opportunità di fare presentare, al personale a tempo determinato, richiesta scritta di fruizione delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, avvisando quest’ultimi della perdita, in caso di omissione di tale istanza, che non potranno pretendere il pagamento delle ferie.
Quindi, risulta incontestabile che il DS deve solo limitarsi ad indicare i periodi in cui i docenti supplenti devono produrre domanda di ferie e non “obbligare” a chiedere le ferie nei periodi decisi dagli stessi dirigenti.
Di conseguenza il docente può avanzare domanda di ferie nei periodi successivi al termine delle lezioni e sino al termine delle attività didattiche e non certamente nei periodi natalizi o pasquali.