Supplenti tra proroga e conferma
di
,Supplenze docenti da graduatoria istituto: tanti giorni di vacanza tra fine aprile e inizio maggio,
quando spetta la proroga e quando la conferma.
Proroga
La proroga della supplenza è disciplinata dall’articolo 13/11 dell’OM n. 88/2024, ove leggiamo:
Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Dunque, la proroga della supplenza si applica quando due periodi di assenza del titolare non presentino nessuna interruzione (quindi siano continuativi) oppure siano interrotti solo da giorno festivo o giorno libero (del titolare) ovvero da entrambi. In tal caso, il contratto del supplente decorre dal giorno successivo a quello in cui è terminato il precedente (contratto), quindi non vi è alcuna interruzione del servizio (sebbene vi siano contratti diversi).
La proroga, evidenziamolo, spetta al supplente in servizio (a meno che non si tratti di supplente in congedo di maternità, i cui giorni sono considerati di effettivo servizio anche ai fini della proroga, come leggiamo nell’art. 34 del CCNL 19/21) e a prescindere dalle cause giustificative dell’assenza del titolare [può cambiare la tipologia di assenza ma al supplente il contratto va prorogato, ferme restando le suddette condizioni (assenza continuativa o interrotta da giorno festivo o libero ovvero da entrambi)].
Esempio:
- titolare assente da lunedì a venerdì;
- la scuola adotta la settimana corta per cui il sabato è chiusa;
- il titolare si assenta nuovamente il lunedì;
- la supplenza va prorogata al supplente in servizio;
- il contratto decorre dalla giornata di sabato.
Conferma
La conferma del contratto di supplenza è disciplinata dall’art. 13/12 dell’OM 88/2024:
Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
La conferma, dunque, si ha quando due periodi di assenza del titolare siano intervallati da un periodo di sospensione delle lezioni. In tal caso, il supplente ottiene la conferma della supplenza, quindi non si scorrono nuovamente le graduatorie ma il contratto inizia dalla ripresa delle lezioni.
La conferma spetta a prescindere dai motivi dell’assenza del titolare e al supplente in servizio (a meno che non si tratti di supplente in congedo di maternità, i cui giorni sono considerati di effettivo servizio anche ai fini della proroga, come leggiamo nell’art. 34 del CCNL 19/21).
Esempio:
- il docente titolare è assente sino al 22 dicembre;
- il docente titolare non giustifica l’assenza e rientra in servizio dal 23 dicembre – quando inizia la sospensione delle lezioni per le vacanze – al 6 gennaio;
- il docente titolare si riassenta dal 7 gennaio, quando iniziano le lezioni. Pur essendo rientrato in servizio, il titolare non è rientrato nelle classi;
- la supplenza a partire dal 7 gennaio è confermata al supplente in servizio sino al 22 dicembre;
- il contratto del supplente riparte dal 7 gennaio.
Quesito
Salve sono una docente di scuola secondaria di primo grado, quest’ anno sono supplente su una docente in maternità sul sostegno, da gennaio la collega ha spezzettato i contratti quindi io ho continuato a lavorare ma saltando delle domeniche con pause per Pasqua e i vari ponti. Ora mi chiedo visto che la collega anche dopo il 30 aprile non è rientrata, mi è stato fatto in contratto per 28,29,30 e poi dal 5 maggio. È giusto così? O almeno questo doveva essere continuativo visto che non è rientrata dopo il 30 aprile?
La nostra lettrice non sembra rientrare nell’art. 37 del CCNL 2006-2009, secondo cui il supplente di un docente titolare, assente per 150 giorni continuativi (compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, da computare anche se il titolare è rientrato in servizio ma non in classe) e che rientri dopo il 30 aprile, è mantenuto in servizio sino alle operazioni di scrutinio e di esame (diversi dalla maturità). Potrebbe rientrarvi se presta servizio in una classe terminale, relativamente alla quale il periodo di 150 giorni scende a 90. Se così non è, a nulla conta la data del 30 aprile, citata nel quesito.
Presumendo, dunque, che la lettrice non rientri nell’art. 37 sopra illustrato, che la scuola della stessa sia stata chiusa il 2 maggio e adotti la settimana corta, rispondiamo che la scuola ha operato correttamente ricorrendo all’istituto della conferma della supplenza. La proroga, infatti, si applica qualora due periodi di assenza del titolare siano interrotti solo da giorno festivo o da giorno … ovvero da entrambi. Nel caso in esame, invece, i due periodi di assenza (quella sino al 30 e quella a partire dal 5) sono stati intervallati da due giorni festivi (giovedì 1° maggio e domenica 4 maggio) e da un giorno di chiusura della scuola (il 2 maggio). In definitiva, alla lettrice andava applicata la conferma del contratto, come avvenuto.